Art. 2.

      1. L'articolo 177 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 177. - (Revoca della liberazione condizionale ed estinzione della pena). -

 

Pag. 5

Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna e con un provvedimento successivo.
      La libertà condizionale è revocata se la persona liberata commette un delitto o più contravvenzioni della stessa indole ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata disposta a termini dell'articolo 230, primo comma, numero 2).
      Decorso tutto il tempo della pena inflitta, od un massimo di tre anni dalla data del provvedimento di libertà condizionale, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, le pene principali ed accessorie rimangono estinte e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.
      In caso di revoca il giudice stabilisce, valutata la condotta complessivamente tenuta dal condannato, che sia detratta dall'esecuzione della pena una quota del periodo trascorso in libertà non superiore alla metà.
      In caso di revoca per motivi non dipendenti dall'esito negativo del beneficio, il periodo trascorso in libertà vale come espiazione di pena».